Art. 1.
(Istituzione dell'Ordine professionale dei tecnici laureati in ingegneria).

      1. È istituito l'Ordine professionale dei tecnici laureati in ingegneria, di seguito denominato «Ordine», al quale sono iscritti i soggetti in possesso dei titoli di studio universitari abilitanti all'esercizio della professione per tutte le classi di laurea triennali dei settori tecnico-ingegneristici, nonché, in fase transitoria, i professionisti attualmente iscritti agli albi professionali dei geometri, dei periti industriali e dei periti industriali laureati, dei periti agrari e dei periti agrari laureati e degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati. Presso l'Ordine è istituito l'albo dei tecnici laureati in ingegneria, di seguito denominato «albo».
      2. A seguito dell'iscrizione all'Ordine, i professionisti conseguono il titolo di «ingegnere tecnico», seguito dalla definizione del proprio ambito di competenza.